Non sequestrabile la licenza taxi

Non sequestrabile la licenza taxi

Il Tribunale di Monza con ordinanza resa nella causa n. 4166/13 R.G. ha ritenuto non assoggettabile a sequestro giudiziario la licenza taxi. In particolare il Giudice ha ritenuto che “il sequestro sia improponibile con riferimento alla licenza per l’esercizio del servizio di taxi che costituisce un provvedimento amministrativo rientrante nella sfera di attribuzioni della pubblica amministrazione e che può operare solo nei confronti del soggetto che abbia determinati requisiti previsti dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21”.


Occorre ricordare che alla luce della normativa vigente il servizio taxi è un servizio pubblico. Infatti l’art. 1 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) dispone che: “Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio taxi con autovettura…”.
L’art. 8 della legge in parola prevede che le licenze taxi siano rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso. Condizione per il rilascio della licenza è l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicolo o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (art. 6 quinto comma). L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica (art. 6 terzo comma).

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Fabio Strazzeri editor

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